Art. 2.
(Attività optometrica).

      1. L'attività optometrica di misurazione dei vizi della refrazione visiva è riservata al laureato in medicina e chirurgia specialista in oftalmologia e all'ottico optometrista di cui all'articolo 3, nonché alla figura ad esaurimento dell'ottico di cui all'articolo 10, nei limiti fissati dallo stesso articolo.